Statuto

OSSERVATORIO PARLAMENTARE PER ROMA

Art.1 DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita nel rispetto del Codice Civile e della legge 383/2000 e successive modifiche, nonché degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, una associazione senza fini di lucro, denominata “OSSERVATORIO PARLAMENTARE PER ROMA”. L’associazione ha sede in Roma.

Art.2 SCOPO E ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
Nella convinzione che un’attenzione speciale vada dedicata dai membri della Camera e del Senato, rappresentanti della collettività nazionale, alla città di Roma, Capitale d’Italia, l’Osservatorio intende impegnarsi per l’approfondimento delle problematiche della città e per sviluppare, nell’ambito delle competenze delle istituzioni parlamentari, iniziative che possano contribuire al progresso della realtà romana.
L’associazione favorirà costantemente un confronto e dialogo tra i Parlamentari, i Consiglieri regionali del Lazio, e i Consiglieri comunali di Roma. In particolare l’Osservatorio si impegnerà nella promozione di provvedimenti legislativi a favore della città e a seguire con particolare attenzione l’iter delle leggi che abbiano attinenza con la realtà romana favorendone una informazione trasparente e obbiettiva ai cittadini. Si impegna inoltre a recepire le istanze dei cittadini e delle entità rappresentative degli interessi del territorio.

Art.3 I SOCI
Possono essere soci dell’associazione tutti i parlamentari di Camera e Senato e gli ex parlamentari.

Art.4 GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali sono:
– L’Assemblea dei soci
– Il Consiglio
– Il Presidente
– Il Segretario Generale
– La Consulta degli eletti
– Il Collegio dei Revisori

Art.5 L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea dei soci è costituita da tutti i soci , è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente dell’associazione.
L’assemblea è convocata in sessione straordinaria quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei soci, ovvero la maggioranza dei Consiglieri e nella richiesta debbono essere indicati gli argomenti da trattare.
L’assemblea esercita le seguenti funzioni:
– Determina il numero dei componenti il Consiglio
– Elegge i membri del Consiglio
– Elegge il Collegio dei Revisori
– Approva i bilanci consuntivo e preventivo
– Approva le modifiche statutarie
– Delibera in merito allo scioglimento dell’associazione

Art.6 IL CONSIGLIO
Possono essere membri del Consiglio i membri del Parlamento. Il Consiglio è composto da un numero dispari di componenti sino ad un massimo di diciassette, eletti dall’assemblea secondo le modalità previste dallo statuto e dal regolamento.
Il Consiglio:
– stabilisce le linee programmatiche dell’associazione
– elegge tra i propri componenti il Presidente e sino ad un massimo di tre Vice Presidenti
– approva i componenti della Consulta degli eletti
– approva il regolamento dell’associazione
– esercita gli altri poteri attribuitigli dallo statuto e delibera su tutto quanto concerne la vita e le attività dell’associazione
– i membri del Consiglio durano in carica per tutta la legislatura.
In caso di mancanza di uno o più consiglieri, il Consiglio con voto qualificato dei due terzi, su proposta del Presidente provvede alla loro sostituzione. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente Vicario.
Il Sindaco di Roma e il Presidente della Regione LAZIO, sono invitati permanenti a tutte le riunioni di Consiglio.

Art. 7 IL PRESIDENTE
– rappresenta l’associazione e ne ha la legale rappresentanza
– presiede l’Assemblea e il Consiglio
– convoca l’assemblea ordinaria e straordinaria
Il Presidente viene eletto dal Consiglio e dura in carica per un anno.

Art. 8 IL SEGRETARIO GENERALE
È il Segretario Generale pro tempore dell’associazione Per Roma che si impegna a garantire il coordinamento di tutte le attività da realizzare con criteri di equilibrio e imparzialità.
Si occupa dell’organizzazione dell’associazione e delle sue attività, adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento anche amministrativo e finanziario, ha delega per tutte le operazioni necessarie all’espletamento delle iniziative decise dal Consiglio e dall’assemblea. Si avvale delle strutture di Per Roma.

Art.9 I VICE PRESIDENTI
– possono avere deleghe specifiche
– contribuiscono a rappresentare l’associazione in eventi e manifestazioni pubbliche.
Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e subentra nel ruolo di Presidente allo scadere
del suo mandato. I vice Presidenti sono eletti dal Consiglio. Sono in carica per tutta la durata della legislatura

Art.10 LA CONSULTA DEGLI ELETTI
Possono essere membri della Consulta gli eletti in carica del Consiglio della Regione Lazio, del Consiglio Comunale di Roma, del Consiglio della Città Metropolitana di Roma Capitale nonché associazioni rappresentative di interessi per la città che ne facciano richiesta.
Le richieste vanno indirizzate alla Segreteria che le sottoporrà per ratifica alla prima riunione di Consiglio utile.

Art.11 IL COLLEGIO DEI REVISORI
È l’organo di controllo amministrativo. È formato da tre membri eletti dall’assemblea tra persone di comprovata competenza e professionalità anche tra non soci dell’associazione. Il collegio verifica la regolare tenuta delle scritture, verifica i bilanci e presenta una relazione scritta all’assemblea. Il Collegio rimane in carica per tutta la legislatura.

Art.12 IL PATRIMONIO
Il patrimonio è costituito e alimentato
– dalle quote associative
– da contributi pubblici e privati
– gli eventuali utili verranno destinati alle attività istituzionali

Art.13 IL BILANCIO
L’esercizio sociale chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere approvato dall’assemblea.

Art.14 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento può essere deliberato da un Assemblea straordinaria o comunque si verifica in mancanza di parlamentari eletti che aderiscano all’associazione.